costituzione di società semplice
Settore di Competenza: diritto commerciale e di altri enti
Destinatari: Imprese, Professionisti
La società semplice è la forma più elementare di società prevista dall’ordinamento giuridico italiano, disciplinata dagli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile. È utilizzata principalmente per l’esercizio di attività non commerciali, come la gestione di patrimoni immobiliari o attività agricole. La costituzione avviene mediante un contratto sociale tra due o più persone, senza obbligo di forma scritta, salvo che vi siano conferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari. Non è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese, e la società non ha personalità giuridica distinta da quella dei soci. I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. La gestione è affidata a uno o più soci, e le decisioni sono prese secondo le regole stabilite nel contratto sociale o, in mancanza, a maggioranza.
Settori di Competenza
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